Associazione a delinquere: definizione
Il reato di associazione a delinquere è previsto
dall'articolo 416 del Codice Penale, che specifica che il delitto viene
compiuto nel momento in cui almeno tre persone si associano con l'obiettivo di
compiere diversi delitti: le persone che sono coinvolte nell'organizzazione,
nella costituzione o nella promozione dell'associazione vengono punite con la
reclusione da un minimo di tre a un massimo di sette anni; la partecipazione
all'associazione, invece, prevede una pena da uno a cinque anni di reclusione.
La pena da cinque a quindici anni di reclusione è applicata, inoltre, agli
associati che dovessero mostrarsi in pubblico in armi. Nel caso in cui il
numero di associati sia non inferiore a dieci, è previsto un aumento della
pena.
Quali sono i tratti peculiari di tali fattispecie?
Le caratteristiche dell'associazione a delinquere sono l'esistenza
di un programma e la stabilità dell'accordo. In particolare, la
commissione di un delitto solo non presuppone questa fattispecie, che comporta
un programma di delinquenza che implica una lunga serie di delitti, mentre la
stabilità del vincolo associativo fa sì che il reato sia di tipo permanente.
Perché si possa parlare di associazione a delinquere, infatti, è necessario che
sussista un vincolo associativo in grado di durare nel corso del tempo a
prescindere dal momento in cui i singoli delitti vengono commessi. Va detto,
comunque, che oltre all'esistenza di un programma e alla stabilità dell'accordo
una parte della giurisprudenza e della dottrina richiede un ulteriore
requisito, e cioè un'organizzazione, per quanto minima,
orientata al fine che si intende raggiungere. Si tratta, tuttavia, di una
visione che non è condivisa da tutti.
1. Qual è il bene giuridico protetto dal reato di associazione a delinquere?
L'associazione a delinquere è un reato a concorso necessario,
per alcuni aspetti paragonabile al concorso di persone nel reato: al di là di
tale somiglianza, in ogni caso, è indispensabile tenere separati i due
istituti. Ciò è dovuto al fatto che nel concorso di persone la commissione di
uno o più delitti è il frutto di un accordo occasionale, e una volta che i
reati sono stati compiuti l'accordo viene meno; diverso è, invece, il caso
dell'associazione a delinquere, in virtù della quale si ha a che fare con
un'entità duratura e stabile che si propone di arrivare alla commissione di
vari reati in attuazione a un certo programma di delinquenza. Da ciò deriva il
fatto che, in teoria, l'associazione a delinquere può essere punita anche per
la semplice esistenza di un accordo, il che costituisce un'eccezione rispetto
alle norme penali ordinarie. Tornando al bene giuridico protetto,
si tratta del semplice ordine pubblico, il quale può essere compromesso e messo
in pericolo dalla mera esistenza di un'associazione per delinquere: come detto,
gli associati possono essere puniti per il semplice motivo di far parte di
un'associazione, a prescindere dal fatto che i delitti previsti dal programma
di delinquenza siano commessi o meno.
2. Quali sono i pericoli che un'associazione a delinquere implica per l'ordine pubblico?
La conoscenza di un'associazione a delinquere e della sua attività porta un
inevitabile allarme sociale, in quanto compromette la pace
pubblica e impedisce la tranquillità comune. Come detto, si tratta di
un'eccezione rispetto alle norme penali ordinarie, come dimostra l'articolo 115
del Codice Penale, che riferisce che non può essere punito chi si accorda con
l'obiettivo di compiere un delitto se poi quel delitto non viene effettivamente
commesso.