Fondo patrimoniale della famiglia: definizione
Il fondo patrimoniale della famiglia è
un istituto giuridico in virtù del quale è possibile destinare
un patrimonio al soddisfacimento delle esigenze della famiglia: tale patrimonio
può essere rappresentato da una certa somma in denaro, ma anche da beni
immobili o da beni mobili. Sfruttando tale circostanza, ai coniugi resta la
proprietà dei beni, ma essi non possono usufruirne per scopi che non abbiano a
che fare con i bisogni della famiglia.
Come si usufruisce di un fondo patrimoniale della
famiglia?
I coniugi hanno la possibilità di ricorrere al
fondo
patrimoniale, o insieme o da soli, secondo quanto previsto dall'articolo
167 del Codice Civile, tramite un atto notarile. Del fondo patrimoniale possono
far parte le universalità di mobili, i beni mobili registrati, i beni immobili
e i titoli di credito. Non è detto che un fondo patrimoniale debba essere
costituito per forza in corrispondenza dell'atto del matrimonio, in quanto ciò
può avvenire anche in seguito.
Quali sono gli adempimenti burocratici che è necessario rispettare?
Nel momento in cui un fondo patrimoniale viene
costituito, si deve effettuare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio:
in questo modo, il fondo patrimoniale è opponibile a terzi. In pratica, si è in
presenza di una forma di pubblicità legale. La trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari è indispensabile, invece, se il fondo
patrimoniale coinvolge dei beni immobili.
1. Quali sono i vantaggi garantiti dal fondo patrimoniale della famiglia?
Il vantaggio più importante che deriva
dall'istituzione del fondo patrimoniale della famiglia consiste
nel fatto che i beni coinvolti non possono essere sottoposti a esecuzione
forzata in presenza di debiti contratti per motivi esterni rispetto alle esigenze
della famiglia. Se il credito è sorto prima che il fondo patrimoniale
venisse costituito, comunque, per il creditore è prevista l'opportunità di
proporre l'azione revocatoria, che gli garantisce una tutela: in pratica, al
creditore tocca dimostrare che la costituzione del fondo ha danneggiato le sue
ragioni e che costituendo il fondo fosse già noto il pregiudizio subìto dalle
ragioni del creditore per l'atto.
2. Chi amministra i beni che fanno parte del fondo patrimoniale della famiglia?
Tutti e due i coniugi hanno la possibilità di amministrare in
maniera disgiunta il fondo, sulla base delle norme che regolano la comunione
legale; tuttavia, nel caso in cui si volesse procedere alla cessione dei beni
che sono costituiti in fondo, sarebbe indispensabile il consenso di entrambi,
anche nell'eventualità in cui solo un coniuge fosse il proprietario. La vendita
dei beni che rientrano nel fondo, in presenza di figli minorenni nella
famiglia, deve ricevere l'autorizzazione del tribunale. In linea di massima per
l'amministrazione del fondo si può fare riferimento alle regole che vanno
seguite per la comunione legale: c'è differenza, in ogni caso, tra gli atti
di straordinaria amministrazione e gli atti di ordinaria
amministrazione. Per i primi è richiesta un'azione congiunta, mentre per i
secondi sono ammesse anche azioni disgiunte, fermo restando il fatto che anche
per atti di amministrazione che presuppongono un assenso comune ci può essere
del disaccordo. In questa circostanza, se per il compimento di un atto di
straordinaria amministrazione un coniuge non concede il proprio consenso
l'altro ha la facoltà di richiedere al giudice l'autorizzazione a compiere
comunque l'atto, ma a condizione che venga dimostrato che lo stesso soddisfa le
esigenze e risponde agli interessi e ai bisogni della famiglia.