Dichiarazione infedele: definizione
- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- elementi passivi fittizi.
Il delitto di dichiarazione infedele punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, in modo tale che l’imposta evasa sia superiore a 50.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione sia superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, a due milioni di euro.
Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.
L’elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico, richiede la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.
Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un’evasione d’imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.
Come visto in precedenza l’integrazione della fattispecie di infedele dichiarazione si ha quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro 50.000;
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a euro 2.000.000;
Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase.
Quest’ultima specificazione che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l’imposta sul valore aggiunto, incrementando così l’effetto deflativo della soglia; al tempo stesso , però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate.
Il reato in esame è posto a tutela diretta dell’interesse patrimoniale dell’Erario in quanto vengono criminalizzate quelle condotte alle quali consegue effettivamente l’evento del danno cagionato dall’evasione; quest’ultima rileva solo nel momento in cui l’imposta evasa sia quantitativamente superiore a quanto indicato nelle soglie di punibilità. Si richiede, quindi, che la condotta infedele accertata e attribuita al contribuente sia qualitativamente tale da arrecare un danno sostanziale e “non formale” all’amministrazione
La nozione di imposta evasa è delineata all'articolo 1, lettera f), decreto legisaltivo 10.3.2000, n. 74, come differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di tale imposta prima della presentazione della dichiarazione.
Le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito d'imposta esposto nella dichiarazione (articolo 1 lettera g), che si sommeranno, ai fini della quantificazione dell'imposta evasa, a quanto eventualmente non dichiarato.
Per verificare l'imposta effettivamente dovuta, il Giudice penale deve:
- accertare il reddito complessivo qualificando anche l'eventuale inerenza delle spese e la corretta deduzione dei costi;
- tener conto dei costi effettivamente sostenuti anche se non registrati (cosiddetti "costi neri"), a condizione che il contribuente fornisca idonea prova. L'evasione deve infatti essere quantificata a prescindere da quanto dichiarato, sulla base del reddito effettivo in senso economico.
- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- elementi passivi fittizi;
Entrambi i limiti sopra riportati devono coesistere e sono relativi a ogni singola imposta, anche se queste sono ricomprese in un'unica dichiarazione fiscale.
Tale fattispecie non è associata all’utilizzo fraudolento di artifici finalizzati a ostacolare i poteri di accertamento del Fisco. Il reato può essere commesso da qualunque contribuente, anche non obbligato alla tenuta della contabilità. L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalla dichiarazione annuale in materia di imposte sui redditi o IVA.