Immobili comunione dei beni: definizione
La comunione dei beni per gli immobili prevede che i coniugi condividano gli stessi. Per esempio, una casa che viene acquistata nel corso di un matrimonio, da uno solo dei coniugi o da tutti e due, entra a far parte della comunione dal momento che rientra tra gli acquisti eseguiti dai coniugi separatamente o insieme. Occorre, come si può notare, che l'acquisto sia stato compiuto dopo il matrimonio; viceversa, nel caso di un'abitazione comprata in precedenza, si tratta di un bene personale. L'accessione per l'opera costituita da uno dei due o da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà di uno dei due è stata esclusa dalla comunione: in una circostanza del genere, pertanto, la proprietà dell'immobile spetta unicamente a chi possiede il suolo, mentre l'altro pur non disponendo della proprietà ha comunque un diritto di credito per il contributo fornito. I diritti di credito non rientrano nella comunione dei beni, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente.
Come ci si comporta in presenza di un alloggio che è stato assegnato in cooperativa?
Per un alloggio di questo tipo - è il caso, per esempio, dell'edilizia residenziale pubblica - la comunione inizia nel momento dell'acquisto; la cifra che è stata pagata in precedenza costituisce un diritto di credito.
Come ci si comporta quando uno dei due coniugi ha firmato un preliminare?
La firma di un preliminare da parte di uno dei coniugi e non di tutti e due può essere riferita unicamente al singolo: ciò si spiega con il fatto che tramite il contratto preliminare non è previsto il trasferimento di alcun bene, ma si ha a che fare unicamente con l'obbligo di contrarre. In altri termini, l'obbligo che è stato assunto rientra unicamente nella sfera giuridica del coniuge che ha firmato, e non si può parlare di acquisto del bene come nell'ipotesi di cui si parla nell'articolo 177 del codice civile.
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