Società in nome collettivo scioglimento: definizione
La liquidazione della società in nome collettivo ha luogo al verificarsi di una delle cause di scioglimento indicate dal Codice Civile, vale a dire:
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per la volontà di tutti i soci;
- quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- per le altre cause previste dal contratto sociale;
- per le cause previste nell'articolo 2308 Codice Civile (provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e in caso di fallimento).
Verificatasi
una causa di scioglimento della società, i soci amministratori conservano il
potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano
presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
I soci
secondo le modalità previste dal contratto sociale o dalle legge provvedono
alla nomina di uno o più liquidatori.
Gli
amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e
presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo
all'ultimo rendiconto.
I
liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e
redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo
stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
L'inventario
deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
I liquidatori possono essere soci o non soci.