Società in nome collettivo: definizione
La società in nome collettivo è una società di persone che
si caratterizza per il fatto che tutti
i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
La
società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome
di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.
La
società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o
defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.
Alla
società in nome collettivo si applicano le disposizioni relative, in quanto
siano compatibili con le norme relative alle società semplice.
L'atto
costitutivo della società deve indicare:
- il cognome e il nome, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- la ragione sociale;
- i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- la durata della società.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
L'atto
costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una
copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve
entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori,
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale.
Se gli
amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma
precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far
condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la
stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito
anche il notaio.
Fino a
quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la
società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di
tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia
si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza
sociale, anche in giudizio.
I patti
che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano
i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi
che questi ne erano a conoscenza.
L'amministratore
che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che
rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se
non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne
hanno avuto conoscenza.
Persone fisiche e persone giuridiche.