Ai fini Ici, il trattamento agevolato per l’abitazione
principale era riconosciuto a favore dell’immobile nel quale il contribuente
aveva stabilito la propria dimora abituale (e solo quello era il parametro da
monitorare), ai fini Imu viene invece richiesto il duplice requisito della dimora
abituale e della residenza anagrafica nell’immobile per il quale si invocano le
agevolazioni: può quindi considerarsi abitazione principale solo l’immobile nel
quale il possessore (e i suoi familiari) dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
Il decreto legge n.16/12 ha introdotto una specifica previsione che
subordina il requisito della qualificazione dell’abitazione principale alla
residenza ed alla dimora del nucleo familiare del contribuente: viene infatti
stabilito che deve intendersi abitazione principale del contribuente quella
nella quale il contribuente “… e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile”.
Lo scopo di tale norma, come precisato anche nella Circolare
3 18.05.2012, è quello di comportare comportamenti elusivi in ordine
all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale per evitare che
o coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in due immobili diversi al solo
fine di usufruire delle agevolazioni.
Il legislatore non ha, però, stabilito questa limitazione
nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione siano ubicati in comuni
diversi, poiché tale ipotesi può essere stata motivata da esigenze lavorative.