
Con la circolare n.74/2017, l’Inps comunica che la prima casa non costituisce reddito per chi usufruisce della pensione di invalidità civile per cecità o sordità.
La circolare è recente ma ha attivazione retrograda ed è valida dal 1 gennaio 2017: è possibile richiedere l’erogazione degli eventuali importi non ricevuti per la pensione di invalidità a partire dal 1 gennaio 2017.
La novità introdotta dall’Inps non è di poco conto perché si ritiene la prima casa indispensabile al punto da togliere, in alcuni casi, il valore dell’edificio di residenza dal reddito dei cittadini. Ciò potrebbe aprire al riconoscimento di nuove agevolazioni non solo per chi fruisce della pensione di invalidità ma anche per chi riceve assegni familiari o borse di studio.