Il Mise si è espresso sui documenti necessari per la conferma dei requisiti delle start-up innovative nella sezione speciale del registro delle imprese. Il primo elemento imprescindibile è il bilancio di esercizio, che deve essere depositato pena la perdita dei benefici.
Per quanto riguarda le start-up a vocazione sociale (Siavs), è necessario che producano e trasmettano alla camera di commercio il “documento di descrizione di impatto sociale”. Le start up nel settore del commercio, al momento della creazione, devono mantenere il binomio – inscindibile – tra “alto valore tecnologico” e “innovazione”.
Infine, per quanto riguarda la distribuzione degli utili, sarà possibile farlo da parte di una start-up che si è cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese. Questo perché secondo i tecnici del Mise “estendere ultrattivamente un divieto di distribuzione degli utili posto consciamente dal legislatore con riferimento al periodo precedente l’iscrizione in sezione speciale e durante l’iscrizione stessa, anche al periodo immediatamente successivo, parrebbe configgere con il principio interpretativo dell’articolo 1, comma 2, dl n.1 del 2012”. Sono alcune delle linee guida contenute negli ultimi quattro pareri del Ministero dello Sviluppo Economico.
