
Il fallimento della società, durante un contenzioso con il Fisco, estingue il processo tributario. Se l’Agenzia delle Entrate, per rientrare di quanto le spetta, intende proseguire la lite nei confronti del curatore fallimentare, può presentare al presidente di sezione della commissione tributaria un’istanza di riassunzione che va inoltrata entro 180 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’evento interruttivo. Se questo non dovesse accadere entro i tempi stabiliti, la causa si chiude automaticamente.
Lo ha stabilito la Ctr Sicilia con due sentenze che cozzano con l’orientamento comune che aveva sempre ritenuto necessaria la comunicazione, da parte del giudice, dei fallimento della controparte. Secondo i giudici della sezione staccata di Catania, “a differenza di quanto accadeva prima della riforma della legge fallimentare del 2006/2007, ai sensi dell’articolo 43 l.f., l’effetto interruttivo opera di diritto dal momento stesso in cui viene pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento”. Il termine per la riassunzione del fascicolo decorre “dal giorno in cui è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima” e non da quando viene dichiarato in pubblica udienza o per iscritto.