
Con l’articolo 112 del dlgs 50/2016 si introducono significative novità in materia di appalti, consentendo di attivarli anche “a causa mista”, cioè quella tipologia di gara che ha come scopo non solo l’acquisizione della prestazione, ma anche l’inserimento socio-lavorativo delle persone. Finora, era prerogativa della cooperazione sociale l’impiego di lavoratori svantaggiati. Con l’articolo 112 non si abolisce questa possibilità per le cooperative, ma si estende ad altre tipologie di gare.
Nello specifico, con l’articolo del dlgs 50/2016 si sancisce che le stazioni appaltanti possono riservare alcuni bandi di gara agli operatori economici, e quindi anche alle cooperative sociali o ai loro consorzi, purché lo scopo sia quello di procedere all’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Per accedere a questa specifica tipologia di gara è necessario che almeno il 30% dei lavoratori degli operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o svantaggiati. In questa tipologia rientrano coloro che non abbiano un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, i disoccupati tra i 15 e i 24 anni, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, chi abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni, i disoccupati over 50, gli appartenenti a minoranze etniche, gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico.