
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.1809 dello scorso 5 maggio, ha affermato la legittimità dell’esclusione dalla gara di un’impresa che presenti un’offerta giudicata non idonea dal punto di vista tecnico. Secondo i giudici di Palazzo Spada, non basta la penalizzazione in termini di punteggio. Il Consiglio di Stato ha deliberato in questo modo in merito a una concessione, della durata di nove anni, del servizio di illuminazione per un’azienda che, in sede di presentazione del progetto, aveva evidenziato l’inadeguatezza del progetto proposto.
È quindi legittimo che la stazione appaltante non si limiti a penalizzare un’azienda che abbia requisiti inferiori alle attese, ma deve necessariamente escludere l’azienda dalla gara stessa. In questo modo, secondo i giudici di Palazzo Spada, la pubblica amministrazione sancisce i criteri necessari per concorrere all’aggiudicazione di un progetto, evidenziando un servizio che non viene ritenuto rispondente alle caratteristiche minime previste. Nel caso specifico della sentenza, infatti, i giudici hanno rilevato come la pubblica amministrazione avesse evidenziato quattro punti di inadeguatezza dei prodotti proposti dall’azienda concorrente che avrebbero determinato una diminuzione della qualità del servizio.