I Panama Papers hanno portato alla luce un nuovo caso di evasione sistemica. Ma hanno anche rilanciato il tema della disparità di trattamenti tra chi ha accettato di far rientrare capitali in Italia tramite la procedura della voluntary disclosure e chi, invece, ha avuto a disposizione lo strumento del ravvedimento lungo.
Perché, se nel primo caso per legge non si è imputabili né per i reati fiscali né per quelli di riciclaggio e auto riciclaggio, nel secondo i contribuenti che non hanno potuto utilizzare la voluntary si trovano a godere di un trattamento diverso: per loro i reati scatterebbero in automatico, soprattutto quello di riciclaggio. Conseguenze che si ripercuoterebbero anche sul professionista che ha partecipato alle operazioni.
Nel caso dei Panama Papers, ad esempio, l’accusa che può essere mossa è sempre la stessa: riciclaggio, per aver accettato la natura delittuosa dell’azione del cliente. Una disparità di trattamento forse eccessiva rispetto alla voluntary, soprattutto per quei professionisti che, secondo una pronuncia della Cassazione, abbiano anche solo rappresentato la criminosità dell’azione in essere.
