
Dal 1° gennaio scorso una norma del Jobs Act non potrà che rendere felici i lavoratori che prestano la loro opera in regime di parasubordinazione: la norma, infatti, prevede che i trattamenti retributivi, contributivi e di tutele (malattia, maternità, tfr ecc.) siano gestiti esattamente come nel caso di contratto dipendente.
Questa particolare disciplina si applica nel caso in cui il committente stabilisca i tempi e i luoghi della prestazione. L’idea del governo, infatti, è quella di ridurre la convenienza per il datore di lavoro di ricorrere ai contratti parasubordinati (co.co.co. e a progetto). Esisteranno, di fatto, due diversi tipi di contratti parasubordinati: il primo, il tradizionale co.co.co., prevede che vi sia una collaborazione autonoma e che sia presente un “progetto” basilare cui fare riferimento. La seconda, oggetto della revisione, prevede la natura esclusivamente personale della prestazione. Inoltre, se il committente, dal primo gennaio scorso, stabilisce tempi e luoghi, le tutele e i diritti del contratto saranno interamente equiparati a quelli del lavoro subordinato.
Ricapitolando, i tre requisiti fondamentali che definiscono la nuova collaborazione a progetto sono la natura esclusivamente personale del rapporto di lavoro, la continuità e la definizione di tempi e luoghi di lavoro.