Una notizia positiva per tutte quelle imprese che ancora non hanno ricevuto il pagamento dalla pubblica amministrazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza 1725/2015 ha accertato che il sequestro preventivo a fronte dell’omesso versamento Iva è da considerarsi illegittimo se la causa di questa inadempienza è il ritardo nei pagamenti da parte della P.A. Compito del giudice, però, è quello di stabilire se vi sia una reale connessione tra i due eventi.
Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione è relativo a una sentenza del tribunale di Pescara che si era opposto all’annullamento del sequestro di macchinari di un’azienda che non aveva versato l’Iva. Il ricorrente aveva dimostrato che i suoi affanni economici dipendevano dai mancati pagamenti da parte della P.A. e che questo era il motivo che gli impediva di versare quanto dovuto. La Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato il ricorrente, ha deciso di rinviare il procedimento al tribunale di Pescara perché i giudici non avevano offerto una risposta adeguata a questa tipologia di contribuenti, che non possono essere definiti evasori se si accerta che i mancati pagamenti dipendono dai ritardi della Pubblica Amministrazione.
Secondo gli ermellini, la giurisprudenza ha da tempo adottato un orientamento che non prevede il reato “laddove risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per corrispondere al pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile”.
