
Secondo il giudice delle leggi, introdurre un regime finanziario più favorevole per gli enti che sviluppano adeguate politiche di crescita economica costituisce, dunque, una misura premiale non incoerente rispetto alle politiche economiche che si intendono, in tal modo, incentivare.
Del resto, l'impostazione di fondo della normativa dei provvedimenti di questi ultimi due anni, è stata tutta ispirata a quelle evidenze economiche empiriche che individuano una significativa relazione fra liberalizzazioni e crescita economica, su cui poggiano anche molti interventi delle istituzioni europee. Ed è, quindi, grazie alla tecnica normativa prescelta, che le regioni seguiteranno a esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche, essendo anzi richiesto che tutti gli enti territoriali diano attuazione ai principi dettati dal legislatore statale. Le regioni, in sostanza, contrariamente a quanto hanno ritenuto Toscana e Veneto, non risultano menomate né tanto meno private delle competenze legislative e amministrative loro spettanti. Ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza in materia di concorrenza.