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Le liberalizzazioni non limitano gli enti ma li valorizza

del 24/01/2013
di: di Marilisa Bombi
Le liberalizzazioni non limitano gli enti ma li valorizza
L'obbligo per le regioni e gli enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi di liberalizzazione stabiliti dal governo non limita, ma valorizza, l'iniziativa normativa della p.a. E «non è irragionevole, quindi, che il legislatore abbia previsto un trattamento premiale differenziato fra enti che decidono di perseguire un maggiore sviluppo economico attraverso politiche di ri-regolazione dei mercati ed enti che, al contrario, non lo fanno». Scaduto il termine del 31 dicembre entro il quale regioni, comuni e province dovevano adeguare leggi e regolamenti ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 1, 2 e 3 del dl 1/2012, la Corte costituzionale ha depositato ieri la sentenza n. 8 con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta al comma 4 del suddetto art. 1 del dl 1/2012 che qualifica «virtuosi», ai fini del patto di stabilità, quegli enti che hanno rispettato il termine di fine anno.

Secondo il giudice delle leggi, introdurre un regime finanziario più favorevole per gli enti che sviluppano adeguate politiche di crescita economica costituisce, dunque, una misura premiale non incoerente rispetto alle politiche economiche che si intendono, in tal modo, incentivare.

Del resto, l'impostazione di fondo della normativa dei provvedimenti di questi ultimi due anni, è stata tutta ispirata a quelle evidenze economiche empiriche che individuano una significativa relazione fra liberalizzazioni e crescita economica, su cui poggiano anche molti interventi delle istituzioni europee. Ed è, quindi, grazie alla tecnica normativa prescelta, che le regioni seguiteranno a esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche, essendo anzi richiesto che tutti gli enti territoriali diano attuazione ai principi dettati dal legislatore statale. Le regioni, in sostanza, contrariamente a quanto hanno ritenuto Toscana e Veneto, non risultano menomate né tanto meno private delle competenze legislative e amministrative loro spettanti. Ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza in materia di concorrenza.

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