Con una sentenza emessa il 2 settembre scorso, la Cassazione ha reso ancora più stringenti le norme sulla videosorveglianza. Fino a oggi, infatti, veniva considerata tale – con conseguente obbligo di esposizione del cartello informativo – solo nel caso in cui le videocamere, oltre a riprendere, registrassero anche le immagini. La Cassazione, invece, ha stabilito che anche nel caso in cui le telecamere si limitino a riprendere le zone circostanti, senza poi fissare su supporto fisso le immagini, è obbligatorio esporre il cartello informativo. Non solo: secondo gli Ermellini è una dato personale qualsiasi ripresa del volto umano, anche se esso non porta all’identificazione della persona.
La vicenda
Una torrefazione calabrese munita di un sistema di videosorveglianza non aveva esposto il cartello nel suo negozio, pur avendo videocamere collegate a un monitor posizionato in un soppalco dell’immobile. Il Garante della Privacy ha sanzionato il negoziante, il quale ha presentato opposizione sostenendo di non aver violato la privacy degli avventori, dal momento che la videocamera non registrava le immagini, ma si limitava a offrirle al titolare che poteva così controllare che all’interno del negozio non si verificassero irregolarità. In primo grado, il giudice aveva dato ragione all’esercente. Ma la Cassazione gli ha dato torto, sostenendo che il comportamento è legittimo – cioè che non viola i principi di tutela dei dati personali – purché venga esposto il cartello di avvertimento: zona sottoposta a videosorveglianza per motivi di sicurezza.
