Spesso capita che un ente indica una gara di appalto, salvo poi tornare sui propri passi per autotutela. Fino a qualche tempo fa, le aziende che avevano deciso di partecipare alla gara si trovavano con il proverbiale “pugno di mosche” in mano.
Ora non è più così: il Tar del Lazio ha stabilito che un’impresa che perda il proprio tempo partecipando a una gara di appalti che poi non avrà luogo debba essere rimborsata. Il caso preso in esame riguarda un’azienda che si era aggiudicata un appalto, annullato poco dopo per un vizio di forma non della società vincitrice, ma dello stesso ente.
Due sono i capitoli che potrebbero essere rimborsati all’azienda: la perdita di tempo e i potenziali contratti sfumati. Nel primo caso bisogna quantificare le forze impiegate per partecipare alla gara d’appalto, nel secondo ipotizzare quali altri lavori si sarebbero potuti intraprendere nello stesso lasso di tempo. Il principio su cui si basa la sentenza del Tar è che anche la pubblica amministrazione, come gli altri soggetti, deve agire nel rispetto del principio di buona fede. Nel caso specifico, il Tar ha deciso di riconoscere all’azienda solo un risarcimento per il tempo perso e le forze profuse, non per le occasioni “perse”.
