
Buon andamento. Bocciato il ricorso della Regione in una controversia che nasce da un bando per ottenere incentivi a valere sui fondi europei (ma il principio affermato da palazzo Spada ben vale per altre procedure pubbliche, come le gare d'appalto). Annullata la clausola che prevede l'esclusione automatica per l'azienda se il Durc non arriva nel termine prescritto nonostante la richiesta regolarità contributiva sussista davvero. L'impresa partecipante fa richiesta allo sportello unico e ne allega una copia alla domanda di partecipazione: poi ottiene il documento vero e proprio e lo invia alla Regione, ma il plico non arriva in tempo utile. Non per questo l'operatore economico deve essere condannato a rinunciare al progetto finanziato da fondi Ue: l'ente territoriale, in virtù del canone costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il cartaceo, dal momento che disponeva anche dei dati utili.
Nessuna acquiescenza. Né può ritenersi che l'impresa partecipando alla gara con la presentazione della richiesta di Durc si sia preclusa la successiva facoltà di impugnazione. La presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale, infatti, non implica certamente di per sé l'acquiescenza alle clausole del bando: l'impugnazione può tuttavia scattare unicamente dopo avere concretamente dimostrato, non solo la volontà di partecipare alla procedura selettiva, ma anche la lesione attuale e concreta dell'interesse legittimo azionato considerato, d'altro canto, che la presentazione della domanda è un atto normalmente necessario proprio per radicare l'interesse al ricorso. La Regione paga le spese di giudizio.
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