Sono interessati artigiani e piccoli imprenditori, i cui dati potrebbero essere utilizzati senza consenso, senza obbligo di fornire una informativa e soprattutto senza possibilità per i singoli di ricorrere al garante.
Nel codice della privacy, infatti, i dati delle persone giuridiche non sono dati personali, e quindi non si applica nessuna delle disposizione che fa riferimento agli «interessati» e ai «dati personali». L'intento è certamente quello di rendere la vita facile nello sviluppo delle transazioni economiche: l'impresa non deve preoccuparsi di adempimenti burocratici quando tratta dati nei rapporti con altre imprese. Questa regola viene estesa dai rapporti tra persone giuridiche ai rapporti tra imprese in generale. Ma, secondo Antonello Soro, la norma è sproporzionata.
Tra l'altro la situazione si complica, e di molto, anche per chi tratta i dati, che non sempre può essere sicuro di stare trattando dati di un imprenditore e non di una persona fisica. La situazione è chiara se si evade un ordine di fornire un bene strumentale all'impresa. Ma se invece il trattamento no fa emergere chiaramente l'ambito professionale dell'operazione, come si fa a distinguere se si stanno trattando i dati di una persona in quanto imprenditore (senza consenso e senza informativa) oppure in quanto persona fisica (con obbligo di consenso e informativa)?
Sta di fatto che per effetto della modifica proposta artigiani e ditte individuali sono esposti a brutte sorprese.
Ad esempio artigiani e piccoli imprenditori non potrebbero esercitare i propri diritti a fronte di segnalazioni sbagliate come cattivi pagatori, cui può seguire la chiusura di linee di credito. A legislazione vigente possono fare ricorso al garante e chiedere la cancellazione delle segnalazioni errate. Con la modifica non lo potrebbero più fare, rimanendo a disposizione la più tortuosa strada del ricorso all'autorità giudiziaria.
Inoltre i dati di artigiani e imprenditori potranno essere utilizzati, senza consenso e senza informativa, per finalità commerciali, estraendoli, anziché dagli elenchi telefonici, da siti internet o da albi, atti o documenti pubblici o altro..
E si estendono ad artigiani e imprenditori le conseguenze negative previste per le persone giuridiche spiegate dal garante nel provvedimento 262/2012.
Artigiani e imprenditori non sarebbero più legittimati a proporre segnalazioni, reclami e ricorsi al garante; non si applicherebbero le sanzioni previste dal codice della privacy in caso di cattivo trattamento dei dati; non si applicherebbe la speciale responsabilità per danni prevista dall'articolo 15 del codice della privacy.
