
Ma in materia di professionisti si chiarisce anche che le prestazioni di vitto e alloggio acquistate dal cliente non costituiscono compensi in natura. Al contempo sparisce dall'articolo 54, comma 5 del Tuir la norma secondo cui tali spese sono deducibili al 100% se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.
Raddoppia il tetto massimo per conseguire la detraibilità Iva sulle spese di rappresentanza: l'imposta si potrà recuperare sugli acquisti di beni di valore unitario fino a 50 euro, contro i 26 vigenti finora. La soglia viene così allineata a quella prevista dall'articolo 108 Tuir ai fini delle imposte sui redditi. Semplificate le modalità di erogazione ai sostituti d'imposta delle somme dovute per l'assistenza fiscale prestata: sia i rimborsi da dichiarazione ai contribuenti sia il «gettone» statale per il servizio offerto saranno recuperabili tramite compensazione (rispettivamente nel mese successivo al rimborso e alla trasmissione della dichiarazione).
Arriva un'importante semplificazione amministrativa anche per le assicurazioni estere in regime di libera prestazione di servizi. La denuncia dei premi e accessori incassati non sarà più mensile, ma annuale. Il termine è fissato al 31 maggio, analogamente a quanto già avviene per le imprese di assicurazione nazionali.
Confermato lo snellimento delle comunicazioni black-list: pure questo adempimento periodico (mensile o trimestrale) diventerà annuale e saranno escluse dall'obbligo di comunicazione le transazioni di valore unitario fino a 1.000 euro, contro i 500 attuali.
Con riguardo a Equitalia, oltre alla velocizzazione dei rimborsi in conto fiscale, il ddl prevede norme che tutelano maggiormente i contribuenti nel soddisfacimento dei propri crediti risultanti da sentenze. Anche agli agenti delle riscossione si applicheranno le norme sull'esecuzione forzata nei confronti delle p.a. recate dall'articolo 14 del dl n. 669/1996. Inoltre, laddove oggetto del contendere sia il recupero delle spese di lite conseguenti a una pronuncia di condanna, si introduce un passaggio preliminare all'azione esecutiva vera e propria: il contribuente dovrà richiedere alla società di riscossione l'adempimento spontaneo entro 15 giorni.
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