Con queste innovative conclusioni, la prima sezione della Ctr del Lazio (sentenza n. 294/01/13 dello scorso 17 maggio) ha ribaltato il giudizio di prime cure e annullato un accertamento fiscale rivolto ad un socio accomandante, contenente l'imputazione dei maggiori redditi accertati ad una società in accomandita semplice.
Il ragionamento operato dal collegio laziale parte dall'assunto che «la società in accomandita semplice, per la sua stessa natura e struttura giuridica, contempla l'esclusione del socio accomandante della gestione dell'attività, residuando a quest'ultimo solamente il diritto a ricevere comunicazione annuale del bilancio e del contro dei profitti e delle perdite al fine di effettuare gli opportuni controlli». Ciò premesso, considerando che gli utili in “nero”, o extrabilancio, vengono eventualmente a manifestarsi in un momento della vita societaria “parallelo” ne deriva che il socio accomandante è strutturalmente e per natura estraneo allo stesso. Salvo che l'Agenzia riesca a provare il contrario: perciò l'accertamento al socio «deve contenere una motivazione autonoma e completa», che avvalori il coinvolgimento dell'accomandante nei fatti intimi societari e supporti la presunzione di percezione degli utili extra.
