
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3340 del 12 febbraio 2013, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.
Insomma, sono deducibili e inerenti tutti quei costi che, seppure non direttamente attribuibili all'attività di impresa, rientrano in una determinata strategia commerciale: costi per trasferte, amministrativi, di rappresentanza. Anche se, come in questo caso, l'impresa, venditrice di vino, fa tutt'altro.
In proposito la sezione tributaria ha precisato che il concetto di inerenza è nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata a netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza: ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun ulteriore onere della prova in capo al contribuente, gravando sull'amministrazione finanziaria l'onere della prova della non inerenza dei costi astrattamente riconducibili all'attività d'impresa. In altri termini, spiega ancora la Corte, l'onere della prova a carico del contribuente si riferisce alla strumentalità della spesa rispetto alla all'attività di impresa, qualora il costo non risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura. Non è, infatti, in linea di principio, inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo.
Quindi dal contribuente la astratta riconducibilità della spesa o del costo all'impresa, dovrà l'amministrazione, che intenda disconoscerne l'inerenza all'attività di impresa, fornire la relativa dimostrazione in giudizio. Sussiste quindi una netta differenza, ad avviso del Collegio di legittimità, ai fini del riparto dell'onere della prova fra fisco e contribuente, tra beni normalmente necessari e strumentali e beni non necessari e strumentali, ponendosi a carico dell'imprenditore l'onere della prova dell'inerenza solo in questa seconda evenienza.
Nella stessa pronuncia la Cassazione precisa inoltre che le motivazioni della Ctr possono anche rinviare a un'altra pronuncia purché ne riportino i passaggi chiave.
Anche la procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato lo stesso epilogo.