
Per l'esercizio 2011 potrebbe essere presentata l'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate a fronte dell'indeducibilità dell'Irap correlata alla componente lavoro, ma se in relazione a tale periodo d'imposta è stata applicata anche la deduzione da Ace potrebbe verificarsi il caso in cui dall'istanza non derivi la cristallizzazione di un quantum da richiedere a rimborso, ma solo l'incremento del rendimento nozionale da riportare in avanti. Se, per esempio, la società presentava, nel quadro RN di Unico 2012-SC un reddito imponibile al lordo dell'Ace pari a 100, con un Ace pari a 300, in base a quanto disposto dal dm 14 marzo 2012 si è verificato da un lato l'annullamento del reddito imponibile (zero imposte da versare all'Erario) e, dall'altro, il riporto in avanti del rendimento nozionale per un importo pari a 200. Se però, nel corso del corrente anno, per effetto della presentazione in via telematica dell'istanza per il rimborso la società riduce il proprio reddito di riferimento per un importo pari per esempio a 60 si deve concludere che a seguito della presentazione dell'istanza telematica il contribuente si troverà nella situazione di poter disporre di maggiori eccedenze di Ace per lo stesso importo, sicché, nel complesso, le eccedenze di Ace teoricamente oggetto di riporto in avanti nel mod. Unico 2013 ammontano a 260, e non più a 200. Depone in tal senso, inequivocabilmente, l'art. 3 del citato decreto attuativo Ace, per il quale l'eccedenza da Ace non può mai tradursi in una perdita d'impresa, ragione per cui, anche quando si va a ricostruire la situazione dichiarativa relativa a una annualità pregressa, nella specie il solo periodo d'imposta 2011 (primo anno di applicazione dell'Ace) non si può che tenere nel debito conto il fatto che prima il reddito si riduce per effetto dell'applicazione della deduzione da Irap correlata al costo del lavoro (100 - 60 = 40) e poi si rende applicabile l'Ace (azzeramento del reddito e riporto in avanti di 260). Questo vuol dire anche che nel mod. Unico 2013 la società in questione potrebbe ritrovarsi a disporre, nell'immediato, di un incremento di Ace scomputabile dal reddito per un importo corrispondente alla deduzione da Irap, dovendosi ritenere applicabili, a questo specifico proposito, le regole tracciate con il provvedimento direttoriale n. 140973/2012 del 17 dicembre 2012 e ribadite dalle Entrate con la cit. circolare n. 8/E del 2013 in relazione ai casi di cristallizzazione di una maggiore perdita a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso. Dette perdite vanno utilizzate in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 8 e 84 del Tuir, e rimane ferma la presentazione del modello per il rimborso, anche se in realtà non emergono importi da rimborsare.
Per il caso in esame, in particolare, trattandosi solo del periodo d'imposta 2011, è da escludere che possano essere maturate le condizioni per il teorico utilizzo in un periodo d'imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione (= rimborso), poiché il mod. Unico 2013 deve ancora essere presentato, ragione per cui non abbiamo a che fare con il repete di maggiori imposte versate all'Erario, ma siamo in presenza di un caso in cui le maggiori eccedenze di Ace oggetto di rideterminazione potranno essere impiegate nel primo esercizio utile (2012). Peraltro, in attesa dei chiarimenti che saranno resi su tale questione, è da ritenersi, anche per ripristinare una situazione di linearità circa i contenuti della prossima dichiarazione rispetto a quanto emerge dall'istanza, che il contribuente possa indicare in Unico 2013, pro memoria (rigo RS113, col. 13), le eccedenze rivitalizzate anche quando le stesse non risultino già spendibili (poiché per esempio il contribuente è in perdita), in modo da chiudere un ideale cerchio informativo tra istanza e risultanze della dichiarazione.
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