Limiti invalicabili. Bocciato il ricorso del ricercatore confermato: ha fatto bene l'Ateneo a metterlo a riposo dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Troppo semplicistica l'interpretazione proposta, secondo cui la ratio della riforma è il progressivo aumento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva per accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata mentre la necessaria conseguenza sarebbe l'impossibilità di pregiudicare la volontà del lavoratore di permanere in servizio. In realtà la riforma fa salve le discipline speciali inerenti alcuni settori della pubblica amministrazione diversi dall'Università e chiarisce che restano fermi «i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza», anche per i dipendenti degli Atenei. Insomma: la circostanza secondo cui risultano mutati i presupposti per conseguire il diritto alla pensione non travolge in modo automatico travolgimento le disposizioni speciali che stabiliscono l'età massima di servizio per alcune categorie di dipendenti pubblici, compresi i ricercatori universitari; si tratta infatti di norme che rispondono a specifiche esigenze dei settori in cui quel personale opera, esigenze che il legislatore ha a suo tempo ritenuto meritevoli di un'autonoma regolamentazione e che con il decreto Salva-Italia non ha voluto modificare. Inutile eccepire disparità di trattamento con altre categorie, sollevando dubbi di legittimità: va riconosciuta la discrezionalità del legislatore. Sul piano costituzionale, concludono i giudici amministrativi, il bene protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al minimo, non gode di analoga protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo.
