Questi principi di diritto sono stai espressi dalla recente sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione del 12 marzo 2013 (emanata insieme ad altre due sentenze gemelle, le n. 6071 e 6072), la quale prosegue un percorso logico iniziato dalla medesima Corte nel 2010, con le sentenze a sezioni unite n. 4060, 4061, 4062 e 8426.
La norma di riferimento è l'art. 2495 cc (come novellato con la riforma del 2003), dal quale l'opinione prevalente desume l'estinzione della società quando la medesima venga cancellata dal registro delle imprese (cd pubblicità costitutiva), nonostante residuino rapporti giuridici attivi o passivi. E detto principio si ritiene applicabile, per ragioni di ordine sistematico (desunte anche dal disposto dell'art. 10 l.fall.), anche alla cancellazione delle società di persone, con l'unica differenza che in tale ipotesi la formalità della cancellazione avrà effetti meramente dichiarativi, superabili con prova contraria (la quale, però, non dovrà essere una prova statica, basata sulla mera esistenza-pendenza in capo alla società di rapporti non ancora definiti, ma necessariamente di tipo dinamico: dovrà cioè provarsi che la società abbia continuato ad operare).
La Cassazione, in sintesi, ritiene che si realizzi un fenomeno di carattere successorio.
Quanto ai debiti, gli ex soci subentreranno nel lato passivo dei residui rapporti obbligatori, ferma restando la possibilità di opporre ai creditori il limite di responsabilità individuato dall'art. 2495 cc (per le società di capitali) e dall'art. 2324 cc (per le società di persone).
Relativamente ai rapporti attivi, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o quei diritti, comporta soltanto che, cancellata la società, s'instauri fra gli ex soci una comunione indivisa, con quote di comproprietà corrispondenti alle partecipazioni che i medesimi avevano nella società estinta.
Da un punto di vista pratico, ove si dovesse quindi procedere alla vendita di qualche bene che apparteneva alla società, comparenti dell'atto notarile saranno gli ex soci (si veda sul punto, con ulteriori precisazioni, lo studio del Consiglio nazionale del notariato n. 38-2006/I, estensore Ruotolo).
Si ricorda, infine, come tale ricostruzione sia stata fatta propria anche dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 77/E del 27 luglio 2011.
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