
La modificabilità
delle regole sociali
Il problema pratico esaminato dal notariato riguarda la possibilità per i soci, dopo aver costituito la società avvalendosi di una srl semplificata o a capitale ridotto, di modificare una «regola sociale», per esempio, innalzando il capitale a una cifra superiore a quella corrispondente al limite massimo previsto per tali società (9.999 euro).
Tale decisione, per quanto incompatibile con la corrispondente nuova disciplina, risulterebbe pienamente conforme con quella della srl «ordinaria».
A questo punto, ciò che lo studio in commento vuole appurare è se, al fine di introdurre una tale regola si renda in ogni caso necessario procedere alla trasformazione della società, in mancanza della quale la relativa deliberazione, proprio in quanto non conforme alla disciplina organizzativa attualmente in vigore, risulterebbe invalida, o se si possa invece considerare sufficiente una modificazione dell'atto costitutivo che si consideri non solo in via di principio valida, ma idonea a rendere automaticamente applicabile, in via esclusiva, la disciplina «ordinaria» della srl.
La soluzione, per il Notariato è da ricercarsi nella qualificazione che si intende attribuire alle figure di srl in esame, se cioè si tratti di altrettanti tipi societari, autonomi (anche) rispetto alla «ordinaria» società a responsabilità limitata, o, rispettivamente, di discipline che rientrano pur sempre nell'ambito del relativo tipo.
Ebbene le conclusioni dello studio vertono proprio in quest'ultimo senso affermando che le cosiddette «srl minori» non configurano in effetti dei sottotipi o varianti tipologiche della srl ordinaria: «quanto piuttosto, e più semplicemente, altrettante discipline eccezionali e derogatorie» rispetto alla specifica disposizione (art. 2463, comma 2, n. 4, c.c.) che fissa nella misura di diecimila euro il limite minimo del capitale nominale, come pure, ma limitatamente alla srls, alle regole, estranee alla disciplina societaria, che richiedono il pagamento dei diritti di bollo e di segreteria e la corresponsione dell'onorario al notaio.
L'inapplicabilità
della procedura
di trasformazione
Dalle considerazioni sopra esposte il notariato deduce che, anche se la legge parrebbe indicare come altrettante figure di società le srl minori in discorso, non si può impedire ai soci di inserire, attraverso una «ordinaria» modificazione dell'atto costitutivo (e non passando per la procedura della trasformazione, che non risulta in tal caso applicabile nemmeno in via analogica), delle regole che, per quanto incompatibili con i requisiti richiesti dall'art. 2463-bis c.c. o dall'art. 44 del dl 83/2012 conv. in legge 187/2012, devono ritenersi perfettamente legittime.
L'unica conseguenza che si produrrà, sarà casomai quella di perdere, o non essere in grado di ottenere, quei benefici (per esempio, capitale inferiore al minimo delle srl ordinarie, esenzione oneri costitutivi) che la legge subordina al rispetto di determinate condizioni (età dei soci, capitale massimo ecc.).
La srl a capitale ridotto
può fungere da salvagente
per le attività in crisi
Originale e interessante spunto interpretativo del notariato che evidenzia le opportunità ritraibili dalla possibilità di avvalersi della srl a capitale ridotto anche successivamente alla costituzione della stessa (mentre per la srls, si rileva che le peculiari utilità si esauriscono nella fase costitutiva a seguito dei risparmi connessi solo a tale epoca).
Nello studio, infatti, si sostiene la legittimità della scelta di avvalersi della srl a c.r. come strumento idoneo a consentire la prosecuzione dell'attività, originariamente organizzata nella forma di ordinaria srl (o anche di società per azioni), a seguito dell'emersione di perdite particolarmente ingenti.
Da un punto di vista operativo, per esempio, nello studio si suggerisce il formarsi di una srl a cap. rid. in conseguenza di una modificazione dell'atto costituivo di una preesistente srl sia essa ordinaria o semplificata, oppure in conseguenza di una trasformazione di una società di altro tipo, tanto di persone, ad esempio al fine di evitare lo scioglimento ai sensi dell'art. 2272, n. 4, c.c. (la srl a capitale ridotto può, infatti, essere anche unipersonale), quanto per azioni, al fine, in particolare, di scongiurare le conseguenze che la legge ricollega all'emersione di perdite che, oltre a superare il terzo del capitale, lo abbiano ridotto al di sotto del rispettivo minimo legale: sempre che il patrimonio netto raggiunga la misura assai esigua di un euro, di minimo di capitale.
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