
Il triennio di svolgimento dell'attività commerciale. Come noto, uno dei requisiti fondamentali per l'ottenimento della esenzione del 95% della plusvalenza di cessione di partecipazioni immobilizzate, è lo svolgimento di una attività commerciale da parte della partecipata per un periodo ininterrotto di tre anni. Sul punto, l'Agenzia delle entrate afferma, in primo luogo, che il requisito in questione sussiste nel momento in cui l'impresa abbia una struttura produttiva che anche potenzialmente consenta di produrre ricavi e che sia coerente con lo statuto sociale. Quello che viene messo in rilievo, dunque, è l'idoneità allo svolgimento di una attività di produzione di beni o di commercializzazione di beni o servizi non assumendo rilievo, in questo contesto, anche una interruzione della attività che abbia però carattere temporaneo e che non sia strumentale a conseguire, ad esempio, minusvalenze deducibili.
Le imprese in start up. Finalmente l'Agenzia, sul tema della pex, prende in considerazione tutte quelle situazioni in cui l'attività di impresa non può iniziare in modo istantaneo ma necessita di una attività preparatoria anche legata allo specifico settore di attività. Su questi temi, talvolta, l'Agenzia delle entrate ha assunto posizioni difficilmente sostenibili da un punto di vista tecnico. Si pensi, ad esempio, al caso trattato nella risoluzione n. 323/07 nel quale venne esaminata l'ipotesi di una società che gestiva un complesso alberghiero che, prima di funzionare, necessitava di interventi di ristrutturazione affermando che tali operazioni preliminari non denotavano commercialità. La circolare di ieri, su questi temi, assume una posizione molto più logica affermando, ad esempio, come: sono atti tipici quelle attività dirette a rendere operativa la struttura aziendale comprese quelle relative a studi preparatori, ottenimento di permessi, autorizzazioni e licenze; conseguentemente, il periodo di start up, pur non valutabile autonomamente, concorre alla formazione del triennio da valutare per individuare il requisito di commercialità. In questo concetto, come accennato, logicamente dovrebbero rientrare anche tutti quegli interventi di ristrutturazione di beni che sono decisivi per lo sfruttamento produttivo dei beni stessi come, appunto, nel caso della risoluzione del 2007.
Immobiliari e società del settore energetico. Una parte della circolare è destinata a illustrare il caso delle società immobiliari che, oltre a svolgere una attività di locazione, forniscono anche dei servizi aggiuntivi ai soggetti che utilizzano gli immobili. Riprendendo il contenuto di una risposta a una interrogazione parlamentare, l'Agenzia delle entrate afferma come nel caso di cessione della partecipazione di una società che svolge appunto attività locativa e fornisce servizi, qualora questi siano di rilevante entità, competerà l'esenzione del 95% della eventuale plusvalenza di cessione. Pertanto, non compete la pex nel caso, unicamente, di gestione passiva degli immobili mediante la pura locazione. Con riferimento alle società che operano nel settore energetico, di fatto l'indicazione dell'amministrazione finanziaria è una declinazione dell'ipotesi relativa alla start up in quanto, con riferimento allo specifico settore, è evidente come la produzione di energia debba essere preceduta da una rilevante attività di ricerca e studio.
© Riproduzione riservata