La sintesi della seconda circolare sarà pubblicata martedì prossimo, 2 aprile.
Frontespizio
Nel Frontespizio dopo i campi dedicati al domicilio fiscale al 31/12/2012, si rileva l'introduzione della nuova casella «Casi particolari add.le regionale». La casella va barrata esclusivamente dai soggetti che hanno domicilio fiscale in Veneto per poter beneficiare dell'aliquota agevolata pari allo 0,9% per seguenti soggetti: disabili ex art. 3, Legge n. 104/92, con un reddito imponibile 2012 non superiore a 45 mila euro; contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata Legge n. 104/92, fiscalmente a carico con un reddito imponibile 2012 non superiore a 45 mila euro. Se il disabile è fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota agevolata (0,9%) è applicabile a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a 45 mila euro.
Quadro A «Redditi dei terreni»
Nel quadro A, sono state recepite le novità collegate all'Imu. In particolare l'art. 8, comma 1, dlgs n. 23/2011, prevede che l'Imu sostituisce per la componente immobiliare: «l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati...». Di conseguenza, come precisato anche nelle istruzioni del mod. 730/2013 il reddito dominicale (derivante dal semplice possesso del terreno), per i terreni non affittati, non è assoggettato a Irpef e relative addizionali; il reddito agrario (derivante dall'esercizio dell'attività agricola) va assoggettato a Irpef e relative addizionali; ai terreni esenti Imu anche se non affittati va applicata, se dovuta, l'Irpef e relative addizionali.
Terreni in affitto
Le predette agevolazioni non sono applicabili ai terreni dati in affitto poiché in tal caso il terreno è posseduto ma non condotto dal coltivatore diretto o Iap.
Come evidenziato dal Mef nella circolare 18/5/2012, n. 3/DF, tale «regola» (necessità della contemporanea presenza del possesso e della conduzione) trova un'eccezione per i terreni incolti e nel caso in cui uno dei suddetti soggetti abbia costituito una società alla quale concede in affitto/ comodato un terreno ma che in qualità di socio continua a coltivare direttamente.
Socio di società semplice
Inoltre, per effetto dell'introduzione dell'Imu, sempre nel quadro A sono stati introdotti due nuovi codici da indicare a colonna 2: codice 5 va utilizzato per indicare il reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuiti dalla società. Il reddito dominicale va indicato a col. 1 «reddito dominicale» e il reddito agrario a col. 3 «reddito agrario»; codice 10 va utilizzato per indicare il reddito dominicale non assoggettabile ad Irpef attribuito dalla società derivante da terreni non affittati assoggettati a Imu. L'importo va indicato a col. 1 «reddito dominicale».
Nei predetti casi non vanno indicati i giorni e la percentuale di possesso.
Quadro B «Redditi dei fabbricati»
Per i fabbricati non locati l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali.
Pertanto, come precisato anche nelle istruzioni del mod. 730/2013: il reddito fondiario dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato gratuito, non è assoggettato ad Irpef e relative addizionali; ai fabbricati esenti Imu anche se non locati va applicata, se dovuta, l'Irpef e relative addizionali. In tal caso va barrata la nuova col. 12 «Esenzione Imu».
Abitazione principale parzialmente locata
L'unità immobiliare in parte utilizzata come abitazione principale e in parte concessa in locazione è assoggettata: soltanto ad Imu, qualora l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% sia maggiore rispetto al canone annuo di locazione (al netto della riduzione spettante, ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di applicazione della cedolare secca); sia ad Imu che ad Irpef (in merito alla locazione), nel caso in cui il canone annuo sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Immobili di interesse storico/artistico
Per gli immobili di interesse storico / artistico concessi in locazione il relativo reddito è costituito dal maggiore importo tra rendita catastale rivalutata (del 5%), ridotta del 50%; canone ridotto del 35%. Per l'immobile di interesse storico / artistico locato è stato introdotto il nuovo codice «4» da inserire nella col. 5 «codice canone», al fine di evidenziare che il canone va ridotto del 35%. In tal caso a col. 6 «canone di locazione» va riportato il canone annuo nella misura del 65%. Se tali immobili non sono locati, non trova più applicazione il regime agevolato ex art. 11, legge n. 413/91 (minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato), ora va dichiarata la rendita «effettiva» ridotta al 50%.
Quadro C «Redditi di lavoro dipendente e assimilati»
Nel quadro C si segnala l'introduzione della casella «Rientro in Italia» la quale va compilata solo se il sostituto d'imposta non ha potuto riconoscere l'agevolazione ed il contribuente intende fruirne direttamente in dichiarazione; nel dettaglio va indicato uno dei seguenti 2 codici: 1 per usufruire dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero.
Se il contribuente è in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 238/2010, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici o del 30% per i lavoratori. 2 per usufruire dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all'estero e che ivi abbiano svolto documentate attività di ricerca / docenza presso centri di ricerca pubblici / privati / Università, per almeno 2 anni continuativi.
L'istituzione del nuovo codice 4 (da indicare a colonna 1, righi da C1 a C3), relativo a redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da persone residenti in Italia; se nella predetta col. 1 è stato indicato il codice 4, a col. 3 «reddito» va riportato l'intero ammontare dei redditi percepiti, compresa la quota esente.
Per il 2012, come previsto dall'art. 29, comma 16-sexies, dl n. 216/2011, i predetti redditi sono imponibili per la sola parte eccedente 6.700.
Ai sensi dell'art.29, comma 16-sexies, dl n.216/2011, in presenza di tali redditi è necessario rideterminare l'acconto dovuto per il 2013, in quanto il 2012 è l'ultimo anno in cui viene riconosciuta l'agevolazione. A tal fine nel reddito complessivo confluirà anche la quota esente
Nella Sezione I «Redditi di lavoro dipendente e assimilati» devono essere indicati anche gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale e dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostenimento totale o parziale dei propri ministri di culto.
Dal 2013, il Cud dell'Inps è telematico. Per maggiori informazioni si prega di visionare la nostra circolare n.03 del 01/03/2013.
Con comunicato stampa del 22 febbraio 2013, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che «i sostituti d'imposta non sono obbligati a indicare i redditi esenti da loro erogati nella nuova annotazione BQ del Cud se i sistemi informativi di cui dispongono non consentono di ottenere questo dato entro il 28 febbraio, termine entro il quale va rilasciata la Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati».
