In origine. Il ministero delle finanze, con la circolare n. 3 del 18/5/2012 aveva chiarito che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, potevano modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota Imu di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali. Secondo il Mef, il comune poteva scendere al di sotto del limite minino dello 0,46% (0,76 meno 0,3) solo laddove la legge lo consentiva espressamente. Come nel caso degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, o di quelli posseduti da soggetti Ires, ovvero di quelli locati (per tutte queste fattispecie l'aliquota poteva essere ridotta fino allo 0,4%), ovvero per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (per i quali il comune poteva abbassare il prelievo fino allo 0,38%).
La legge di stabilità 2013. L'art. 1, comma 380, della legge 228/2012, modificando l'originaria ripartizione dell'Imu tra comune e stato, ha previsto che a quest'ultimo, dal 2013, debba andare solo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard dello 0,76%. Il che sta a significare che ai comuni sarà consentito intervenire, su tali fabbricati, solo aumentando detta aliquota sino all'1,06% (in tal caso il maggior gettito Imu andrà al comune stesso). Per converso è da ritenere che ai consigli comunali resti preclusa la possibilità di ridurre l'aliquota base dello 0,76%. Non solo. I municipi non potranno fissare aliquote agevolate neppure per i fabbricati dei soggetti Ires e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. E laddove i comuni non dovessero modificare espressamente le aliquote di favore eventualmente adottate nel 2012, opererà un adeguamento ex lege, così che anche l'acconto di giugno 2013, in assenza di una delibera di precisazione dell'ente locale, andrà comunque calcolato sulla base dello 0,76% e versato integralmente allo stato. Nulla cambia, invece, per i fabbricati che, pur ricadendo in una delle fattispecie sopra esaminate, risultano iscritti in categoria catastale diversa dalla D.
I fabbricati rurali. Per quanto concerne i fabbricati rurali strumentali accatastati in categoria D il Mef ha già chiarito, incontrando la stampa, che l'art, 1, c. 380, della legge 228/2012 non ha inciso sull'art. 13, comma 8, dl 201/2011 il quale, per i fabbricati strumentali rurali, continua a prevedere un'aliquota standard dello 0,2% (in luogo di quella dello 0,76%). Quello che però non è stato chiarito è se ai comuni è ancora concessa la possibilità di ridurre l'aliquota dello 0,2% fino allo 0,1%. La risposta dovrebbe essere negativa per analogia a quanto si verifica per i fabbricati di categoria catastale D diversi da quelli rurali. In altri termini l'aliquota applicabile dal 2013 nei confronti dei «D rurali» dovrebbe essere sempre e comunque dello 0,2%.
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