
Due nuovi congedi. Due i nuovi congedi istituiti a favore del padre, lavoratore dipendente del solo settore privato: un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni). Entrambe le nuove prestazioni, che sono disciplinate dal dm 22 dicembre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 37/2013, vanno fruite entro i primi cinque mesi di vita del bambino. Riguardo alle durate dei due congedi, l'Inps precisa che, analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), esse non subiscono variazioni nei casi di parto plurimo. Ciò significa, pertanto, che in caso di parto gemellare o plurigemellare, il papà avrà sempre e comunque obbligo di un giorno di congedo e diritto a due giorni di congedo facoltativo.
Congedo obbligatorio. È di un giorno ed è fruibile, spiega l'Inps, anche durante il congedo di maternità della madre (che sia lavoratrice). L'Inps precisa che si tratta di un diritto autonomo e, pertanto, aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. In altre parole, anche se la madre è casalinga il papà ha diritto ad assentarsi per un giorno; e spetta anche se il papà fruisce del congedo di paternità.
Congedo facoltativo. La fruizione del congedo facoltativo è condizionata alla scelta della madre di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum. Quindi non si configura come un diritto autonomo del papà, ma come un diritto derivato da quello della madre. L'Inps precisa che il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre; e che spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
Padre adottivo o affidatario. Entrambi i congedi si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
La richiesta. Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne con anticipo di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso UniEmens (l'Inps si riserva di fornire le istruzioni).