
Facoltà di estensione. Il gruppo d'imprese, spiegano i giudici di legittimità, non è soggetto a fallimento e dunque neppure all'amministrazione straordinaria regolata dal dlgs. 270/99. Né si configura alcuna disparità di trattamento: non esiste infatti nell'ordinamento giuridico italiano una nozione di grande impresa che possa trovare applicazione in ogni caso, mentre il legislatore può adottare definizioni diverse in relazione alle diverse finalità per le quali attribuisce di volta in volta rilevanza al gruppo d'imprese (nel caso di specie non si può applicare la speciale disciplina introdotta dal decreto 349/03). D'altronde, riflette il collegio della Suprema corte, non si può superare l'autonomia giuridica delle varie società che fanno parte del gruppo, facendo ad esempio leva sugli organi amministrativi o su altri elementi: in caso in cui vi sono circostanze che denotano un controllo diretto o indiretto oppure la direzione da parte dell'impresa madre, esse possono assumere rilievo soltanto ai fini dell'estensione della procedura ex articolo 81 decreto legislativo 270/99. Quanto al ramo d'azienda in affitto a terzi, il numero del personale in servizio non può essere calcolato nella soglia indicata dalla Prodi bis, che considera soltanto i lavoratori subordinati in servizio nell'impresa insolvente. In ogni caso la società che chiede l'ammissione alla procedura concorsuale può ben impugnare il decreto di inammissibilità della domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza o di rigetto della domanda di amministrazione straordinaria.