
La misura sarà utilizzabile da coloro che partecipano agli operatori di venture capital in senso stretto (seed, start up, early stage e expansion financing), ossia enti finanziari specializzati nel sostenere le fasi iniziali di vita di un'azienda. L'obiettivo è quello di favorire l'avvio di imprese italiane che presentano profili di eccellenza tecnologica ed innovativa. I redditi di capitale ex articolo 44, comma 1, lettera g) del Tuir saranno quindi risparmiati dal prelievo fiscale, con esclusione della ritenuta d'acconto del 12,5% (sia che si tratti di ritenuta in acconto per i soggetti Ires sia che si tratti di ritenuta a titolo di imposta per gli altri soggetti) e non si cumuleranno agli altri redditi. Proventi detassati significa più raccolta. E più raccolta dovrebbe equivalere a un maggior flusso di denaro per favorire la capitalizzazione delle piccole imprese. Per far scattare l'agevolazione, tuttavia, le società target dovranno avere determinate caratteristiche oltre a quelle già elencate: avere sede legale in un paese Ue o aderente al See, essere attive da non più di 36 mesi e avere un fatturato (come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del Fvc) non superiore ai 50 milioni di euro. Un altro paletto fissato dalla normativa è che le aziende-obiettivo devono essere detenute in via prevalente da persone fisiche. Sul punto il decreto Mef pubblicato ieri chiarisce che la partecipazione dei soggetti Irpef deve essere pari almeno al 51%. Per essere agevolabili le quote di investimento dovranno essere inferiori a 2,5 milioni di euro per ogni impresa destinataria, da computare su un periodo di 12 mesi.
Nel caso di Fvc di diritto estero, i gestori dovranno tenere a disposizione delle Entrate anche il regolamento dell'organismo di investimento. Qualora l'Agenzia venga a scoprire che il capitale di rischio nelle società target è inferiore al 75% degli asset totali del Fvc, scatteranno il recupero dell'imposta e l'applicazione delle relative sanzioni. Ma l'articolo 2 del dm di ieri prevede un ulteriore elemento soggettivo non contemplato nella norma primaria. In ottica di proteggere i risparmiatori da investimenti azzardati, le quote dei Fvc potranno essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali. L'accesso sarà possibile anche ad altri soggetti, ma a precise condizioni: l'investimento dovrà essere superiore ai 100 mila euro e andrà garantito un livello massimo di trasparenza. Come? Il gestore del Fvc dovrà valutare la competenza, esperienza e conoscenza dell'investitore, il quale dovrà pure firmare un documento nel quale dichiara di essere consapevole dei rischi assunti. Circostanze che dovranno essere controfirmate dal gestore con un'ulteriore liberatoria.
Si ricorda che la relazione tecnica al dl n. 98/2011, sulla base dei dati pubblicati per il 2010 dall'Aifi, aveva stimato il costo per le casse pubbliche dell'intervento. A fronte di un mercato da 2,2 miliardi di euro, di cui solo il 4,2% imputabile a investitori individuali, utilizzando un'aliquota media Irpef/Ires del 25% e un rendimento presunto del 5%, la copertura della detassazione costerà all'erario circa 14,3 milioni di euro all'anno.