
Il caso: il comune aveva accertato la realizzazione di un intervento abusivo di ristrutturazione in un immobile del centro storico. L'intervento consisteva nella realizzazione di un soppalco in ferro e nel cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitazione con angolo cottura senza titolo abilitativo. Per queste ragioni l'amministrazione ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il pagamento di una somma, a titolo di sanzione 15 mila euro. Contro questa decisione gli interessati presentavano ricorso al Tar e poi al Cds. Di parere opposto il Consiglio di stato, che ha ricordato come per gli interventi di ristrutturazione edilizia sia sempre richiesto il permesso di costruire (art. 10, dpr 380/2001). Sono qualificati tali quelli che comportano aumento di superfici o che, per immobili in zone omogenee A comportino mutamenti di destinazione d'uso. L'art. 33 del dpr 380/2001 prevede che, nel caso in cui vengano eseguiti interventi in assenza di permesso di costruire, la sanzione irrogata è rimozione o demolizione.