
1) per poter usufruire dell'agevolazione l'azienda deve sottoscrivere un accordo a livello aziendale o territoriale in presenza delle associazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (a questo proposito si rimanda alla recente risposta del Ministero del lavoro in merito alla rappresentanza sindacale- interpello n. 8 del 5 febbraio 2013 per la detassazione del 2012);
2) per «retribuzione di produttività» si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di 2° livello relative a «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione ovvero che prevedono l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento: - Modifica orario di lavoro, programmazione ferie, nuove tecnologie, mansioni e competenze;
3) i datori di lavoro sono tenuti a depositare il contratto di produttività presso la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) territorialmente competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione allegando una auto-dichiarazione di conformità al Dpcm.
Rispetto alle precedenti detassazioni, il nuovo provvedimento individua criteri più restrittivi per l'identificazione delle somme agevolabili e prevede il deposito dell'accordo alla Dtl con dichiarazione di conformità al decreto rendendo più complesso usufruire dell'agevolazione da parte dei datori di lavoro. Ci si chiede inoltre come si debbano comportare quelle aziende che abbiano provveduto a rinnovare, con riferimento all'anno in corso, gli accordi o contratti collettivi in materia di detassazione già esistenti ovvero ci si domanda : per il sostituto che ritiene che l'accordo rientri nei parametri previsti dal nuovo provvedimento è possibile applicare la tassazione agevolata già a gennaio 2013 oppure è necessario adeguare tali accordi presso la Dtl prima di poter applicare la tassazione sostitutiva? In effetti, viste le differenze con la normativa dello scorso anno, secondo autorevoli pareri pare opportuno non detassare gli emolumenti premiali erogati nel 2013 prima che sia stato compiuto l'adeguamento ai nuovi criteri in sede di contrattazione collettiva di 2° livello tenendo anche in considerazione che, in caso di violazioni dei limiti o assenza dei presupposti disciplinati dal Dpcm 22/1/2013 ,il sostituto d'imposta è tenuto a versare le maggiori imposte dovute sulle somme detassate oltre alla corresponsione di una sanzione pari al 30% per l'omesso versamento e del 20% per l'omessa ritenuta.