
In primo grado il ricorso contro i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada si propone con ricorso al giudice di pace e si applica, in base al dlgs 150/2011, il rito semplificato previsto per le cause di lavoro.
Il problema è della individuazione delle formalità per l'appello contro le sentenze del giudice di pace. Tra l'altro il dlgs 150/2011 nulla dice in proposito.
Il tribunale di Torino ha ritenuto che per l'appello trova applicazione l'ordinaria disciplina prevista dagli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile. Quindi bisogna cominciare con un atto di citazione in appello notificato alla controparte, come prescritto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, secondo cui l'appello si propone con citazione.
Vale, quindi, il principio per cui nel giudizio in materia di opposizione a sanzioni amministrative, le regole speciali dettate per il primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche al procedimento di appello in mancanza di una espressa disposizione di legge in tal senso.
Anche a seguito della novella sui riti semplificati (il citato dlgs 150/2011), dunque, l'appello contro la sentenza del giudice di pace in tema di sanzione amministrativa conseguente a violazione de codice della strada va proposto con atto di citazione e non con ricorso. Nell'ipotesi di appello erroneamente proposto con ricorso anziché con citazione l'atto potrebbe ugualmente produrre effetti ma solo purché notificato entro il termine perentorio di legge:solo così è egualmente conseguita la finalità di impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non già nel caso contrario. Inoltre la regola del «foro erariale» (giudice del luogo dove ha sede l'avvocatura dello stato), stabilita dall'articolo 25 del codice di procedura civile per la generalità delle cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative, per le quali, in deroga alle regole generali, è territorialmente competente il Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione (articolo 22 della legge n. 689 del 1981, otre che dell'art. 341 del codice di procedura civile).
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