Anche il contratto tra operatori su aree pubbliche deve essere redatto con le abituali modalità prescritte per tutte le cessioni d'azienda; ovvero in forma pubblica o con atto privato le cui firme vengono autenticate dal notaio. Lo ha chiarito il ministero dello sviluppo economico, dipartimento per l'internazionalizzazione, divisione XXI, registro delle imprese, con la risoluzione 4421 dell'11 gennaio 2013. Il problema è stato posto da un comune, in relazione alla prassi, diffusa, di escludere l'applicabilità dell'articolo 2556 del codice civile per le piccole imprese. Relativamente a tale dubbio il Mise, che sulla specifica questione aveva interpellato anche il ministero della giustizia, ha chiarito che, seppur originariamente l'impianto del codice civile, secondo il quale i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le società semplici non erano soggette a registrazione e quindi erano automaticamente escluse dall'applicabilità del citato art. 2556 c.c., la situazione è totalmente mutata già a decorrere dal 1993. Infatti, con l'articolo 8 della legge 580 di tale anno, è stata prevista la registrazione in sezioni speciali del registro delle imprese anche per le categorie che prima erano escluse dalla registrazione in questione. Ne consegue che, ad avviso del ministero della giustizia, avendo tale iscrizione la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, tali finalità «non sarebbero pienamente svolte se eventi così importanti nella vita dell'azienda come quelli descritti dall'articolo 2556 c.c., primo comma, non fossero iscritti nel Registro delle imprese, sia pure nella apposita sezione speciale». Ed è per questa ragione, aveva spiegato il dicastero, che bisogna ritenere che il già richiamato articolo 2556 c.c. intenda per imprese soggette a registrazione anche le imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 e che, quindi, gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 310/1993 debbano essere eseguiti anche dalle piccole imprese.
© Riproduzione riservata