
L'integrazione. Il conteggio della pensione in quota retributiva, che ormai riguarda la sola anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011 (la cosiddetta contributiva non prevede integrazioni di sorta), viene effettuato sulla base di due elementi: il numero degli anni di contributi e la retribuzione pensionabile, ossia la media degli stipendi percepiti nell'ultimo periodo di lavoro. La misura del trattamento risulta pari a un 2% della retribuzione pensionabile, per ogni anno di contributi. Quando l'importo, calcolato sulla base della contribuzione effettivamente versata, risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge), si procede all'integrazione, che rappresenta quindi la differenza, a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia minima stabilita. Le condizioni richieste affinché scatti l'integrazione sono due:
- il richiedente la pensione che non deve avere altri redditi Irpef di importo superiore al doppio del minimo;
- e il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) che non deve superare l'importo annuo di quattro volte il minimo.
Limiti 2013. Per l'anno in corso, sulla base dei dati che attribuiscono il minimo a 495,43 euro mensili, la situazione si presente nel modo seguente:
Nel caso in cui deve essere preso in considerazione anche il reddito del coniuge, il limite di reddito personale e il limite di reddito cumulato operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione al minimo non può essere comunque riconosciuta ove l'importo del reddito personale, ovvero l'importo del reddito cumulato, sia superiore al limite di legge. Stesso discorso nel caso di possesso di redditi personali e di redditi cumulati di ammontare inferiore ai limiti stabiliti: l'integrazione viene riconosciuta nella minor misura risultante tra il limite di reddito personale e l'importo del reddito personale e tra il limite di reddito cumulato e l'importo del reddito cumulato.
Quale reddito. Il reddito preso in considerazione ai fini del diritto all'integrazione al minimo è quello assoggettabile all'Irpef. Dal computo sono esclusi il reddito della casa di abitazione; i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, ivi comprese le anticipazioni; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Non concorre inoltre alla sua formazione l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.