Negli studi professionali e nelle aziende è ormai generalizzato l’utilizzo della posta elettronica e l’assegnazione ai propri dipendenti di account personalizzati di posta elettronica.
Va da sé, cosa ormai ampiamente confermata dalla giurisprudenza anche penale, che si tratta di indirizzi “aziendali” affatto privati del dipendente e che, conseguentemente, possono essere assoggettati a controllo da parte del datore di lavoro.
Ciò non toglie, però, che ai fini del rispetto della privacy del lavoratore (Linee guida del Garante della privacy dell’1.3.2007) i datori di lavoro per fare ciò debbano adottare un disciplinare interno nel quale sia chiarito il corretto utilizzo dello strumento informatico aziendale ed evidenziata la possibilità che possano venire effettuati controlli da parte datoriale.
In altri termini in tale disciplinare dovrebbe risultare il divieto esplicito di utilizzo dell’indirizzo di posta per scopi personali (oppure il suo utilizzo parziale, in tal caso chiarendo precisamente tempi e modi), se ed in quale misura il datore di lavoro si riserva il diritto di effettuare legittimi controlli e, non di meno, le conseguenze di tipo sanzionatorio qualora si constatasse lo scorretto utilizzo sia della posta elettronica che di internet.
Detto ciò è il caso di ricordare che gli strumenti sopracitati (posta elettronica e Internet) sono considerati strumenti potenzialmente idonei al controllo a distanza del lavoratore e, quindi, il loro controllo da parte del datore di lavoro è comunque subordinato al rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori (articolo 4, comma 2), ovvero accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, ora Direzione Territoriale del Lavoro.
Caso eccezionale, stabilito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2722 del 23.02.2012) è l’ipotesi di controllo a fronte del sospetto di commissione di illeciti da parte del dipendente e, quindi, per la salvaguardia del patrimonio aziendale. In quest’unica ipotesi, ovvero quando siano emersi elementi di fatto che giustifichino l’indagine, il controllo della posta elettronica del dipendente è ritenuto lecito anche in assenza del rispetto da parte dell’azienda delle regole e procedure sopraccitate.
Dott. Claudio Zaninotto
