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STUDI PROFESSIONALI

di Avv. Lucianna Gargano del 22/02/2012

Professionisti e sanzioni

Professionisti e sanzioni
A partire dallo scorso primo febbraio sono divenute operative le sanzioni conseguenti alla violazione del limite di 1.000 euro posto alla circolazione del denaro contante.
Trattasi, precisamente, delle sanzioni comminate, a mezzo delle disposizioni contenute nell’articolo 58, del decreto legislative 21 novembre 2007, n. 231, a seguito delle violazioni previste all’articolo 49 del medesimo decreto, così come risultante dalle modifiche apportate, a partire dallo scorso 6 dicembre, ad opera del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta “Manovra Monti”).
In particolare, dal 6 dicembre 2011, al fine di inibire i pagamenti in contanti fra privati, è stata ulteriormente ridotta la soglia limite oltre la quale scatta la tracciabilità obbligatoria dei pagamenti. Si precisa tuttavia che, seppure i nuovi limiti risultino in vigore dalla suddetta data – data di entrata in vigore del richiamato decreto legge 201/2011 – in sede di conversione in legge di quest’ultimo si è precisato che non avrebbero costituito infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.
Dal primo febbraio 2012, dunque, il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore, l’utilizzazione di assegni bancari e postali, nonché di vaglia postali e cambiari “liberi” (cioè non riportanti il nome o la ragione sociale del destinatario, oltre che la clausola di non trasferibilità), da parte di soggetti diversi (anche se privati), di importo pari o superiore a euro 1.000, così come i trasferimenti che, pur di importo inferiore alla citata soglia, risultino in ogni caso artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge, sono assoggettati alla disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 58 su richiamato.
Precisamente, per le violazioni del divieto di trasferimenti ultrasoglia come sopra individuati, l’articolo 58 citato dispone l’applicazione della sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito, ovvero dal 5% al 40% dell’importo trasferito in caso di importi superiori ad euro 50.000, fermo restando, in ogni caso, un importo minimo della sanzione, pari ad euro 3.000 laddove, altresì, la sanzione è in ogni caso applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento, bensì anche a colui che ha ricevuto le somme in questione.
Tale disciplina, ovviamente, si riflette in maniera non indifferente nell’ambito dell’esercizio delle attività professionali.
La prima – ed immediata – conseguenza dell’applicazione della normativa così come sin qui individuata, riguarda il divieto di incassare in contanti, in un’unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Ma vi è una ulteriore conseguenza, relativa alla disciplina de qua, la quale vede i professionisti soggetti agli adempimenti antiriciclaggio, vincolati ad un ulteriore obbligo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 51, comma 1, del medesimo decreto legislativo 231/2007: agli stessi, infatti, risulta ora essere imposta la comunicazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla conoscenza, di tutte quelle infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività. In assenza di una comunicazione che al contrario si rivela necessaria, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo, anche in questo caso, di euro 3.000.
E’ utile precisare, tuttavia, come sia stato chiarito che tale obbligo – che di fatto si estrinseca nell’invio di una lettera raccomandata, redatta in carta libera, contenente, oltre alle generalità dei soggetti interessati, l’indicazione di quegli elementi che hanno condotto all’individuazione dell’infrazione – è opportuno che sia gestito in maniera critica, senza, cioè, che sia abbandonato a inutili e ingiusti automatismi. E’ necessario, in altri termini, che alla base della comunicazione vi siano degli elementi concreti che, adeguatamente (e criticamente) valutati, ne giustifichino l’invio.
Orbene, se quello sin qui delineato risulta essere l’intero (e nuovo) apparato sanzionatorio, che non si può negare rivelarsi in qualche modo stringente, non può altrettanto negarsi come sia stata dal legislatore prevista una sorta di agevolazione per coloro che decidono – provvedendo ad apposita dichiarazione – di non avvalersi del denaro contante per l’effettuazione delle proprie operazioni, provvedendo, al contrario, ad effettuare operazioni esclusivamente tramite strumenti tracciabili.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (cosiddetta Manovra bis), infatti, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti diversi dal contante e, nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto, indicano gli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti nel periodo di imposta con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
Tale agevolazione, poi, ha trovato la sua prima regola di applicazione con l’approvazione del modello definitivo delle dichiarazioni: all’interno del Modello Unico 2012, infatti, è stato aggiunto un ulteriore rigo nell’ambito del quale indicare, appunto, il codice fiscale e la denominazione dell’operatore finanziario, oltre al tipo di rapporto intrattenuto con lo stesso.
Non resta che aspettare di vedere, dunque, se il nuovo apparato normativo si rivelerà di agevole (e concreta) applicazione.

Avv. Lucianna Gargano
Loconte & Partners Studio Legale e Tributario

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