
Il decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 cosiddetto. “Decreto anticrisi”, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 16, comma 6, ha stabilito che le società sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Il termine ultimo per adempiere a quest’ultima disposizione è il 29 novembre 2011.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono effettuate in via telematica mediante Comunica (L'ufficio online del Registro delle Imprese) e sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'omissione della comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo della casella PEC è assoggettata a sanzione amministrativa secondo il dettato dall'articolo 2630 del codice civile: "Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2065 euro."
Dott. Giovanni Sanfilippo