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NEWS E APPROFONDIMENTI

PRATICHE EDILIZIE

di Arch. Fulvio Aliprandi del 18/10/2011

Impugnabilità della SCIA e della DIA

Impugnabilità della SCIA e della DIA
La SCIA e anche la DIA hanno una natura di atto privato, di conseguenza non costituiscono un atto amministrativo a formazione tacita caratterizzato dall’esercizio del potere di tipo autorizzatorio della Pubblica Amministrazione.
Con la SCIA e la DIA viene espressa solo l’intenzione di iniziare un’attività già ammessa dalla legge e la Pubblica Amministrazione non ha il compito di autorizzarne le opere, ma solamente quello di sospenderne l’esecuzione nel caso che si riscontrasse la mancanza di rispetto delle leggi vigenti.
In conseguenza a quanto sopra esposto non è possibile per il privato impugnare la SCIA o la DIA dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) con un normale ricorso per quanto previsto dalla legge n. 148 del 2011 in quanto "gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104”.
In tale articolo si evince fra le modalità dell’azione che “la stessa può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento".
Pertanto, nella pratica, il cittadino privato che intende agire legalmente contro alcune opere edilizie non potrà promuovere direttamente un’azione al TAR, ma dovrà inviare anticipatamente una diffida per sollecitare gli organi competenti a eseguire gli opportuni controlli e agire in merito e solo successivamente potrà ricorrere al TAR per bloccare l’attività edilizia.
Ai fini della sollecitazione a eseguire le opportune verifiche sarà necessario attendere le determinazioni delle Regioni relative alle forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’Amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire e per altri aspetti dei titoli edilizi quali il silenzio-assenso, i titoli in deroga, il nuovo piano casa con i premi volumetrici.
In seguito all’approvazione della legge 148/2011 sono state definite con chiarezza le cinque tipologie delle procedure edilizie nel modo seguente:
  1. interventi liberi;
  2. interventi soggetti a comunicazione semplice o asseverata;
  3. opere sottoposte a SCIA;
  4. opere sottoposte a DIA;
  5. permesso di costruire.
Il permesso di costruire potrà essere ottenuto anche per silenzio assenso e in deroga alle destinazioni d’uso, indici e parametri edilizi.

Arch. Fulvio Aliprandi
Studio Arch. Fulvio Aliprandi

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