
Il tema del diritto all'oblio nella comunicazione digitale è diventato di stretta attualità anche per casi di cronaca con conseguenze gravi. Tuttavia non sempre questo diritto è riconoscibile; scopriamo in quali casi il diritto all'oblio può non essere applicato e le motivazioni.
Diritto all’oblio e diritti della persona
Facciamo un passo indietro e riprendiamo cosa si intende per diritto all'oblio. Con questa definizione si fa riferimento al diritto della persona di veder rimossi dalla rete (ma più in generale dimenticati, cioè non più considerati) fatti o avvenimenti precedenti che potrebbero essere lesivi per la persona stessa, come ad esempio condanne giudiziarie passate o eventi legati a specifici fatti di cronaca, non più rilevanti o attuali.
L'applicazione del diritto all'oblio è valida anche per la comunicazione digitale; i motori di ricerca sono quindi obbligati a rimuovere informazioni lesive per la persona o non più di stretta attualità. Tuttavia esistono eccezioni e casi specifici per i quali il diritto all'oblio può non essere applicato.
Quando l'oblio non è un diritto
Il Garante della Privacy si è pronunciato di recente in merito ad un caso di diritto all'oblio, interessante perché riguarda la non applicabilità del diritto stesso.
Nello specifico il Garante era stato chiamato ad intervenire per il caso di un ex consigliere comunale, indagato per truffa e corruzione. L'ex politico chiedeva che la propria vicenda giudiziaria fosse rimossa dai risultati restituiti dal motore di ricerca Google, in quanto le notizie riportate erano state ritenute lesive per il proprio diritto alla riservatezza e per la propria vita privata.
Il Garante tuttavia ha rigettato la richiesta dell'ex consigliere, con due motivazioni. La prima riguarda il lasso di tempo trascorso dalla fine dell'iter giudiziario, ritenuto troppo breve per l'applicazione del diritto all'oblio. La vicenda che aveva riguardato l'ex consigliere infatti era terminata nel 2012.
In secondo luogo il Garante ha ritenuto che i reati commessi, per i quali l'ex consigliere è stato condannato in seguito ad un patteggiamento, siano stati di particolare gravità e avendo inoltre generato un allarme sociale non possano essere inclusi nei fatti per i quali si richiede il diritto all'oblio.
Naturalmente la vicenda deve essere considerata come caso specifico, ma è possibile dedurne che a fronte di casi di particolare gravità o di reati importanti, la negazione dell'applicazione del diritto all'oblio da parte dei motori di ricerca sia lecita e non costituisca quindi una violazione del diritto alla riservatezza del soggetto o dei soggetti interessati.