La sempre maggiore diffusione dell'uso di internet e dei social network in particolare, ha aumentato la possibilità per molti cittadini di esprimere il proprio parere sugli argomenti più disparati. Cosa avviene però quando la propria opinione colpisce un soggetto negativamente? Scopriamo cosa si intende per diffamazione e quando questo reato si configura anche tramite la rete.
La diffamazione secondo l'ordinamento italiano
Secondo il diritto penale italiano (art. 595), la diffamazione è il reato commesso da chi, nella comunicazione con altre persone, offende una persona non presente. Per la configurazione del reato è sufficiente che le persone coinvolte nella comunicazione che dà luogo alla diffamazione siano almeno due, escluso chi commette il reato.
L'ordinamento italiano prevede parallelamente il diritto di critica; semplificando, la critica sfocia in diffamazione quando le dichiarazioni di chi critica arrivano ad umiliare o a offendere pubblicamente il soggetto oggetto della critica stessa.
La diffamazione sul web
Dalla definizione data nel paragrafo precedente, si capisce come la diffamazione non sia solo un reato che può avvenire tramite comunicazioni verbali, ma anche con un qualsiasi scritto. Nelle forme di comunicazione scritta possono essere inclusi anche i social network, Facebook incluso. Della questione relativa alla diffamazione sui social network e su Facebook in particolare, la giustizia italiana è stata chiamata ad esprimersi più di una volta. Tra i casi più rilevanti è da citare la sentenza della Corte di Cassazione (n° 24431/2015), chiamata a pronunciarsi sul caso di una persona offesa tramite un messaggio postato sulla bacheca del proprio profilo Facebook.
La Cassazione si è espressa giudicando colpevole di diffamazione colui che aveva postato il messaggio, in quanto Facebook può essere considerato come un mezzo stampa. In particolare è stata giudicata la potenzialità di raggiungere un numero indefinito di persone tramite questo tipo di strumento, tra l'altro riconosciuto come importante forma di comunicazione per molti individui.
In una precedente sentenza della Cassazione inoltre (n°16712/2014) era stato già riconosciuto come contestabile lo stesso reato, anche se commesso senza nominare esplicitamente l'interessato. Nel caso specifico la colpevolezza era stata giudicata dal fatto che il destinatario della diffamazione potesse essere individuato, anche se da un gruppo esiguo di persone.
Cosa fare in caso di diffamazione sul web?
Nel caso in cui si ritenga di essere vittime di diffamazione tramite i social network o internet in generale, è possibile sporgere una denuncia come se il reato fosse avvenuto attraverso un qualsiasi altro mezzo di comunicazione o dal vivo, rivolgendosi quindi a Polizia Postale, Carabinieri o Polizia.