I
commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e tutte le altre
categorie interessate dovranno comunicare la propria PEC all’Agenzia delle
Entrate, tramite il canale Entratel o Fisconline entro il 31 ottobre 2014.
Tale
nuovo adempimento è stato previsto dalle disposizioni sul antiriciclaggio che
dispongono la possibilità di richiedere, da parte delle autorità preposte,
delle informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad
esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi.
Le modalità di
presentazione di tali dati è stato delineato dal provvedimento congiunto
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza n. 105953/2014 dell’8
agosto 2014 che reca nuove norme relative alla rilevazione, ai fini fiscali, di
trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori. In forza delle
regole del suddetto provvedimento, sia le richieste di informazioni, sia le
risposte dovranno necessariamente essere effettuate mediante la posta
elettronica certificata, la cosiddetta PEC.
L’unica eccezione da tale norma
sono le richieste trasmesse nel periodo fino il 31 ottobre, per le quali è
ammessa la forma cartacea, ovvio con le misure idonee a garantire la
riservatezza delle comunicazioni.
Così, entro il prossimo 31 ottobre, i
soggetti tenuti alle disposizioni in commento dovranno comunicare al Fisco le
proprie PEC. Secondo gli ordini professionali ed alcune associazioni di
categorie tale adempimento sarebbe superfluo in considerazione del fatto che
l'Agenzia delle Entrate dispone già degli indirizzi della posta certificata.
Di recente, al riguardo, si è esposto anche il Fisco, con la Risoluzione N.88/E del 14 ottobre 2014, chiarendo alcune questioni. Quest’ultimo documento prevede, limitatamente ai contribuenti che hanno già comunicato la Pec al registro delle imprese, ai rispettivi ordini professionali oppure al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, l’esonero del sopra menzionato adempimento, obbligando all’invio degli indirizzi Pec soltanto i contribuenti che non hanno mai trasmesso tali dati agli albi o agli elenchi di amministrazioni cui le Entrate possono accedere direttamente.
