Centrali del rischio: ci pagheranno i danni?
Cittadini e aziende conoscono benissimo l’argomento. In caso di morosità, le banche ci segnalano alla centrale del rischio gestita dalla Banca d'Italia, e questo significa, nella maggior parte dei casi, chiusura dei tanto ambiti rubinetti del credito.
La prassi, attenzione, non cesserà. Ma da oggi potrebbe essere preceduta da una valutazione più attenta dei singoli casi da parte delle banca segnalatrici.
La motivazione è contenuta nella sentenza 15.609/2014 delle Corte di Cassazione, che ha stabilito che la comunicazione illegittima dello stato di insolvenze di un'impresa possa essere soggetta a una richiesta di risarcimento del danno da parte della banca.
La vicenda
Il caso è stato sollevato da parte di un'impresa che si era vista segnalare alla centrale rischi nonostante il credito fosse coperto da fideiussioni, che di fatto garantivano la banca dalla possibilità di insolvenza.
La segnalazione alla centrale rischi, evidentemente, ha causato un danno all'azienda, risarcita anche per lo stress generato ai dirigenti dal mancato ottenimento di ulteriori crediti.
Anche se relativa a un'azienda, la sentenza della Cassazione tratta una tema molto sentito anche per i singoli cittadini. Infatti, la segnalazione alla centrale dei rischi è sentita da molti come una violazione della propria privacy e, in caso di segnalazione ingiustificata, la prospettiva di un risarcimento è decisamente interessante.
Cosa fare
Chi ritiene di essere stato segnalato ingiustamente alla centrale rischi può richiedere la cancellazione dei propri dati tramite una lettera raccomandata (meglio se con ricevuta di ritorno). Ovviamente, bisogna indirizzarla alla società che detiene i dati stessi.
È da considerare, inoltre, che i dati di un cattivo pagatore, anche se corrispondenti al vero, non possono essere trattenuti dalla centrale rischi per un periodo superiore a quello definito per ogni tipo di morosità.
In particolare, i dati possono essere mantenuti per un periodo fino a 12 mesi dall'avvenuto saldo dei pagamenti mancanti nel caso si siano saltate una o due rate mensili, mentre per i ritardi superiori ai due mesi il tempo di permanenza nella centrale rischi arriva a 24 mesi dal pagamento di tutte le rate dovute.
Altri mancati pagamenti, anche mai effettuati, possono essere segnalati per un massimo di 36 mesi dalla scadenza del contratto sottoscritto o dall'ultimo aggiornamento dello stesso.
In caso di mantenimento dei dati oltre i periodi descritti non esitate a rivolgervi direttamente a chi li detiene e, volendo, anche segnalando l’avvenuto invio della richiesta di cancellazione al Garante per la Tutela dei Dati Personali (Garante per la Privacy), l'autorità preposta al controllo e alla gestione di eventuali irregolarità.
