Diciamo la verità, la condizione di manutenzione delle strade e e dei marciapiedi italiani, non è in linea con gli standards di un Paese civile e moderno.
E, difatti, la ricorrenza di questi infortuni ha fatto si che intorno a questa tipologia di danni derivanti, alcuni hanno creato un vero e proprio business, anche se a volte poco chiaro o,addirittura penalmente illecito.
Sono così frequenti che la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno avuto modo di ricostruire prima e perfezionare poi, la fattispecie giuridica.
Negli ultimi anni era divenuto particolarmente agevole ottenere un risarcimento danni da parte dell'ente gestore della strada, in quanto che sullo stesso gravammo processualmente oneri probatori molto pesanti.
Nel tempo tale responsabilità e' stata temperata ed oggi, facendo leva sulla responsabilità del danneggiato e del suo concorso nella verificazione del danno, si delinea il concetto della "Comparative neglicence".
Così se da un lato l'ente gestore dovrà provare di aver adottato tutte le precauzioni possibili, avendo assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell'attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell'uso della strada, ( come ad es. una adeguata indicazione di attenzione nel caso di dislivelli accentuati dalla pavimentazione, e dell'attività di manutenzione della stessa), dall'altra parte vengono introdotti oneri probatori anche per la persona danneggiata.
Dovrà quindi dimostrare di aver prestato la dovuta attenzione nell'uso della strada, nelle particolari condizioni di tempo in cui è accaduto l'infortunio, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato.
