La sentenza della Consulta n. 186 del 3 luglio 2013 (appena pubblicata) restituisce parità di diritti fra Stato e cittadini: non sono più impignorabili i beni della Pubblica Amministrazione la quale deve soldi al privato! Prima, chi doveva ricevere il pagamento da una ASL per aver fornito beni o prestazioni poteva solo sperare ed aspettare ed era preclusa la via della esecuzione forzata: d’ora in avanti, invece, sono legittimi decreti ingiuntivi e pignoramenti. Con questa sentenza si afferma il principio per cui non solo il debitore privato è assoggettabile a pignoramento ma anche lo Stato può essere esecutato, se moroso. Il dispositivo della sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, c. 51, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall’art. 17, c. 4, lettera e), del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 6 bis, c. 2, lettere a) e b), del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.
