La riforma condominiale,
trattando delle opere su parti di proprietà o di uso individuale, crea l’art. 1122 bis del codice civile.
Il nuovo articolo dispone che
presso l’immobile di proprietà e presso le parti comuni del condominio
(destinate o meno all’uso individuale) il singolo condomino non può eseguire
opere che possano arrecare danni alle parti comuni dell’immobile, pregiudizio
alla sua stabilità o alla sua sicurezza oltre che lesione del suo decoro
architettonico. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che
ne riferisce all’assemblea.
Il nuovo articolo
1122 bis del codice civile rubricato “Impianti non centralizzati di ricezione
radio televisiva e produzione di energia da fonti rinnovabili”, in vigore dal
giorno 18 giugno 2013 unitamente a tutti gli articoli riguardanti il condominio in funzione della L. 11.12.2012 n. 220.
E’ disposto che le
installazioni di impianti non centralizzati - radio e TV - oltre che qualsiasi
flusso informativo (chiaramente anche i correlati collegamenti) devono
essere effettuati creando il “minor pregiudizio” alle parti comuni dello
stabile e non devono in alcun modo andare a ledere il decoro architettonico
dell’immobile; stabilisce un potere assembleare in materia di impianti di
energia da fonti rinnovabili, da esercitare con la maggioranza di cui al quinto
comma dell’art. 1136 del codice civile: il potere di prescrivere “adeguate
modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della
stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini
dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a
richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle
altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste
dal regolamento di condominio …” .
L’assemblea ha la possibilità di subordinare
le opere ad “idonea garanzia” per danni.
All’ultimo comma infine viene disposto che l’accesso alle unità di proprietà deve essere consentito sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori.
