
La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività e sostituisce la DIA, denuncia di inizio attività.
L’art. 19 L.241/90 aveva previsto il meccanismo della DIA con cui, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autorizzativi entro 30 gg.
L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione.
La SCIA, disciplinata dalla L.122/10, consente invece di avviare immediatamente la produzione di beni e/o servizi inviando allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) una segnalazione corredata dalle dichiarazioni, attestazioni, nonché dagli elaborati tecnici sottoscritti direttamente dall’imprenditore e/o dai tecnici professionisti.
Con la SCIA non è l’Amministrazione che istruisce la pratica e concede un’autorizzazione ma il cittadino che, conoscendo le regole da rispettare, realizza la propria libera iniziativa assumendone la responsabilità e lasciando alle autorità competenti il diritto/dovere di procedere con i controlli.
Infine, il termine “SuperDia” è un appellativo dato dagli addetti ai lavori per intendere quando la DIA è onerosa e “sostituisce” il PdC (permesso di costruire).